Animali in camper in Italia

Per il trasporto dei nostri amici domestici in camper?

È consentito il trasporto di animali domestici purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

In viaggio verso l’Italia
Disposizione generali per animali provenienti da Paesi UE e Paesi terzi

Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi.

In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che le più complesse possono richiedere più di 4 mesi.  

Vi sono alcune disposizioni generali che riguardano tutti i cani, gatti e furetti, provenienti sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi terzi:

Cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011

vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
– di età inferiore alle dodici settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia;  
– di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento (UE) 576/2013 (il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva, non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva) e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia.

L’Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articolo 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013. 

Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (esiste deroge)

Di norma il proprietario o la persona autorizzata l’animale dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio.

Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia NON è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell’Unione europea o dai Paesi terzi.

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